1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia.
2. Sono organi dell'Agenzia:
a) il comitato direttivo;
b) la direzione generale;
3. Il comitato direttivo dell'Agenzia è composto da:
a) il Ministro della giustizia, che lo presiede;
b) il Ministro delle comunicazioni o un sottosegretario di Stato dallo stesso delegato.
4. La direzione generale dell'Agenzia è costituita da:
a) tre uffici dirigenziali;
b) una segretaria per il comitato direttivo di cui alla lettera a) del comma 2.
5. Il personale dell'Agenzia è costituito da ottanta unità provenienti dai ruoli organici dei Ministeri della giustizia e delle comunicazioni.