Art. 4.
(Funzionamento dell'Agenzia).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia.
      2. Sono organi dell'Agenzia:

          a) il comitato direttivo;

          b) la direzione generale;

      3. Il comitato direttivo dell'Agenzia è composto da:

          a) il Ministro della giustizia, che lo presiede;

          b) il Ministro delle comunicazioni o un sottosegretario di Stato dallo stesso delegato.

      4. La direzione generale dell'Agenzia è costituita da:

          a) tre uffici dirigenziali;

          b) una segretaria per il comitato direttivo di cui alla lettera a) del comma 2.

      5. Il personale dell'Agenzia è costituito da ottanta unità provenienti dai ruoli organici dei Ministeri della giustizia e delle comunicazioni.

 

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